mercoledì, 3 luglio 2024

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Responsabilità dei professionisti; occhio ai componenti!

09/12/2021

di Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di SicurezzaFisica per Infrastrutture, CSO e DPO,Vice Presidente di SECURTEC

In questo numero facciamo un voluto pit-stop sulle tecniche progettuali e installative affrontate sin qui, nei vari settori pubblici e privati, e apriamo nuovamente la parentesi sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei professionisti, tematica molto delicata in tema di installazioni nel campo della sicurezza integrata. Argomento, se vogliamo, di vecchia data ma pur sempre attualissimo, visti i continui - ormai cronici - errori che diversi progettisti e installatori ancora commettono; parliamo di una responsabilità “atipica” del settore, è vero, perché derivata da altre disposizioni contenute nel Codice civile in materia di appalti pubblici. 

Pur tuttavia, tale incombenza, entrata definitivamente nella sfera di attenzione e degli obblighi che i professionisti della security devono osservare quale effetto della norma tecnica CEI 79-3:2012 (allineata con la CEI EN 50131-1:2006 ed integrata alla CEI 50131-7:2010), è divenuta anche il supporto per le decisioni giuridiche, da parte dei giudici dei tribunali ordinari, nelle sentenze di condanna e risarcimento per danni sofferti dalla committenza, per negligenza e/o colpa dei professionisti, quando si è accertato un mal funzionamento degli impianti di sicurezza in occasione di eventi criminosi (furti, rapine, danneggiamenti, etc), ancor di più se ricondotti agli impianti di videosorveglianza. Del resto, sulla responsabilità civile più volte la Corte di Cassazione si è pronunciata, con due sentenze che hanno fatto scuola: n. 5644 del 10-04-2012, e n. 12879 del 24-07-2012. 

Video: la prova atipica

Va da sé, che, come per gli impianti antintrusione citati nei giudizi, anche un impianto TVCC rientra pienamente nelle fattispecie civilistiche risarcitorie, perché anch’esso classificato come uno dei settori della sicurezza integrata. Sul punto è bene ricordare come i filmati video (dati personali) raccolti, non rappresentano prove, bensì mezzi di prova, a determinate condizioni e nel pieno rispetto delle norme; in merito a ciò, l’art. 189 del Codice di procedura penale inserisce la videosorveglianza nella sfera della prova atipica, quale mezzo non regolamentato ma utilizzabile in sede processuale perché ammessa, tra l’altro, dall’art. 234 del Codice stesso. Oltre a ciò, è pacifico il fatto che, trattandosi di dati video, un malfunzionamento o un’errata progettazione dell’impianto rappresentano una pesante violazione del GDPR in tema di sicurezza, conservazione e trattamento dei dati personali.

Regola dell’arte

Orbene, sulle considerazioni fatte rimane fermo un punto: durante la fase concettuale della progettazione (art. 25 GDPR) l’elaborato va sempre contestualizzato alla regola dell’arte (legge 186/1968). Con tale espressione il legislatore richiama il professionista a tutta una serie di obblighi che vanno dalla produzione dei disegni planimetrici agli schemi elettrici di impianto, finendo con la relazione tecnica, e chiudendo l’anello delle rispondenze con la dichiarazione di conformità (artt. 5-6-7 DM 37/08) dell’impianto realizzato. 

Occhio ai componenti

Non ultimo, nel settore del videocontrollo ci sono altri fattori che giocano un ruolo determinante nel perimetro risarcitorio, ovvero, la scelta dei componenti per la corretta funzionalità del sistema; tre sono quelli con la maggior criticità: il cablaggio, l’alimentazione e l’archiviazione. Partendo da quest’ultima, sappiamo bene come gli hard disk da 3.5” rappresentano il vero tallone di ogni sistema di raccolta, trattamento e archiviazione dei dati personali. Molti ancora confondono gli hard disk “desktop” con quelli specifici per il mondo video! I dischi rigidi nei sistemi TVCC sono una componente centrale nel trattamento e l’archiviazione digitale dei dati video, dovendo lavorare in regime 24h/7gg all’interno di un DVR, NVR, o Video Server, per un fine ultimo: quello di conservare in sicurezza (art. 32 GDPR) tutti i dati video (art. 4) acquisiti per trattamenti (art. 5) anche successivi, sia per fini giudiziari sia per assolvere al diritto dell’interessato (art. 15).

Occhio ai cavi!

I cavi, rappresentando l’elemento passivo dell’impianto, sono considerati da sempre un componente secondario del sistema: giudizio decisamente errato anche perché i moderni standard di trasmissione HDCVI, AHD, HDTVI, HDSDI, sono stati sviluppati per consentire l’upgrade dei sistemi analogici utilizzando i cablaggi coax esistenti, nonostante si sia passati dai 5 MHz di banda tipica dell’analogico, fino ai 150 Mhz dell’HDCVI 4K. 

Alimentatori

In ultimo gli alimentatori: è fondamentale scegliere quelli giusti per evitare fenomeni negativi sulla qualità (dati) delle registrazioni video, come le immagini distorte da fenomeni da intermodulazione, da bande verticali e orizzontali, sfuocate o con pessima risoluzione, dunque di scarso valore forense! Per ovviare a tutto ciò è preferibile sempre utilizzare alimentatori di tipo “lineare”, un dispositivo che fornisce una tensione perfettamente filtrata, separata dalla rete primaria e priva di disturbi, in sostituzione del tipico  “switching”, alimentatore basato su un oscillatore, ottima fonte di disturbi ed armoniche varie, fonti deleterie per ogni segnale video. 



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