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Installare videosorveglianza: l’obbligo del progetto

13/12/2021

di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy

Per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza che rientrano tra gli impianti per cui trova applicazione il DM 37/08, è necessario che sia redatto apposito progetto. Si tratta di una progettazione solo per sistemi con specifiche caratteristiche o valida per qualunque tipo di impianto? L’obbligo di progettazione stabilito dall’art. 5 del DM 37/08 sussiste a prescindere dalle caratteristiche e dai requisiti dimensionali del sistema da installare. Ciò costituisce un elemento di novità rispetto a quanto era previsto dalla Legge 46/90, che stabiliva l’obbligo di progettazione solo per alcuni impianti.

Con il DM 37/08 tale aspetto è stato modificato e le caratteristiche e i requisiti dimensionali di un impianto non definiscono più se un progetto debba esserci o meno, ma solo chi debba realizzarlo. L’art. 5 del DM 37/08, infatti, oltre a stabilire l’obbligo di progettazione, precisa che il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, a meno che non si tratti di impianti con particolari caratteristiche, per cui è richiesto l’intervento di un professionista iscritto negli albi professionali.

Professionista iscritto all’albo: quando?

I casi in cui il progetto dell’impianto da installare deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo e non dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice sono indicati al comma 2 dell’art. 5 del DM 37/08 e tra essi rientra, per quanto di interesse, l’ipotesi - prevista nella lett. e) - di impianti elettronici che coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione, ossia con i seguenti impianti:

a) impianti elettrici per le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; 

c) impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. 

Al di fuori di tali casi, il progetto può, invece, essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. 

Secondo la regola dell’arte

L’art. 5, comma 3, del DM 37/08 stabilisce che i progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte e precisa che si considerano tali i progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.

Contenuto dei progetti

Il contenuto dei progetti è definito nell’art. 5, comma 4, del DM 37/08, in base al quale i progetti dei sistemi da installare devono contenere almeno: gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Se l’impianto subisce variazioni in corso d’opera, il progetto deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.

Dichiarazione di conformità

L’impresa installatrice, nella dichiarazione di conformità che, ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08, è tenuta a rilasciare al termine dei lavori, dichiara di aver realizzato l’impianto rispettando il progetto redatto dal responsabile tecnico o dal professionista iscritto all’albo. Il progetto eseguito per i lavori di installazione, comprensivo delle eventuali integrazioni attestanti le varianti nel caso realizzate, deve essere allegato alla dichiarazione di conformità.



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