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Videosorveglianza nelle scuole: sì o no?

31/01/2010

di Valentina Frediani, avvocato esperto in diritto informatico e privacy

Il tema ormai è stato sdoganato: lo scorso dicembre è stata infatti presentata in Parlamento la proposta di legge "Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio". La proposta sembra sorgere sulla scia dello scandalo di Pistoia, dove alcune maestre d'asilo avrebbero abusato della loro posizione per porre in essere dei soprusi ai danni dei piccoli iscritti. La proposta di legge si colloca pertanto in un momento in cui la richiesta di installazione di telecamere in ambito scolastico parte ormai da genitori, insegnanti e non di rado dai minori stessi (specialmente tra i 12 ed i 16 anni, in quanto potenziali vittime di reati da parte di coetanei). Ma collocare le telecamere nelle scuole è lecito o no?

Il posizionamento delle telecamere

La normativa che deve guidarci nel valutare la legittimità o meno di un impianto dal punto di vista del trattamento delle immagini è il decreto legislativo n. 196/2003, il quale sostanzialmente disciplina la protezione dei dati personali. Il testo, ribattezzato Codice privacy, spesso concorre con le pronunce dell'Autorità competente in Italia in materia di privacy (www.garanteprivacy.it). Il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione) deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi ed alle necessità concrete affinché la videosorveglianza non divenga un modo per by-passare qualsiasi limite e divenire eccessivamente invasiva. A questo proposito, il posizionamento rappresenta indubbiamente un aspetto primario da valutare in sede di installazione. Ad esempio, non è giustificabile secondo il legislatore, come del resto per l'Autorità Garante in materia di protezione dati personali, allocare le telecamere nelle aule.

Ciò rappresenta infatti un ricorso molto invasivo nei confronti dei minori, senza alcuna giustificazione agli occhi del legislatore, considerata la presenza degli insegnanti. Stessa sorte per i corridoi: difficile trovare pronunce favorevoli al posizionamento in orario di apertura al pubblico, di telecamere nei punti di passaggio di insegnanti e ragazzi. Eppure ci sono episodi che hanno spinto i Presidi a posizionare le telecamere addirittura negli accessi ai bagni per evitare che i ragazzi utilizzino i medesimi per fumare, per cercare intimità, ecc. (addirittura un istituto di Bergamo ha adottato questo posizionamento con l'intento di evitare che i bagni si trasformassero in un ritrovo per studenti poco volenterosi). Ben diversa la questione in caso di ripresa di ambienti circostanti alla scuola: in questo caso il posizionamento consente la ripresa, giocando un ruolo importante anche l'orario in cui la stessa viene effettuata.

Orari di ripresa

Ruolo importante giocano anche gli orari di ripresa: il posizionamento può essere autorizzato e legittimo qualora l'avvio della ripresa o registrazione avvenga in orari in cui studenti ed insegnanti non dovrebbero trovarsi nei locali. In sostanza, se la ripresa è cautelativa, ovvero se l'intento è quello di verificare eventuali accessi abusivi ai locali o atti vandalici da persone non autorizzate, l'allocazione del sistema di videosorveglianza è valido, purché si impostino gli orari di ripresa affinché sia scongiurato il trattamento dei dati in abuso dei diritti di privacy di insegnanti e ragazzi.

Il provvedimento generale del Garante sugli istituti scolastici

Tenuto conto della delicatezza del tema, l'Autorità Garante ha recentemente emanato un provvedimento in materia di videosorveglianza negli istituti scolastici puntualizzando alcuni aspetti. Anzitutto secondo il Garante l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori. Specifica l'Autorità che a tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati. Restano invece di competenza dell'autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.).

A seguito poi di uno specifico provvedimento richiesto dalla Provincia di Verona proprio su questo argomento, il Garante ha prescritto alla provincia, ai sensi dell'art. 17 del Codice, di adottare accorgimenti e misure ed in particolare di definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere per il caso che vi siano delle attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere: in tali casi la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell'evento. Essenziale, poi, limitare l'angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell'edificio, ai punti d'accesso e cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio.

Cartellonistica ed informative ai genitori

Ma una volta studiato il posizionamento e verificato il piano relativo agli orari di ripresa, può dirsi in regola un sistema di videosorveglianza adottato in ambito scolastico? No, il percorso non si è ancora concluso. C'è tutta la parte legale relativa agli adempimenti. Occorre posizionare la cartellonistica contenente la cosiddetta informativa breve, e poi rilasciare anche un'informativa esaustiva affinché – in particolare laddove presenti minori – possano i soggetti interessati (genitori, tutori e ragazzi) poter prendere visione delle modalità e finalità relative al trattamento, in caso di registrazione o non delle immagini.

Soggetti autorizzati alla visualizzazione delle immagini

Come prevede la normativa per la privacy, le immagini, o in ripresa diretta o in registrazione, per essere trattate devono essere preventivamente autorizzate dal titolare (ovvero chi ha determinato la presenza delle telecamere stesse e che risponderà della loro regolarità). Il titolare, quindi, o il responsabile della videosorveglianza, dovranno rilasciare nomina ad incaricato agli addetti al trattamento delle immagini, provvedendo a dare istruzioni pratiche e specifiche sulle modalità di gestione e trattamento dei dati raccolti.

La detenzione delle immagini registrate

Attenzione poi alla destinazione di conservazione delle eventuali immagini registrate: trattandosi di dati di minori, occorrerà adottare maggiori accorgimenti di custodia ed adottare procedure di sovraregistrazione atte ad evitare e prevenire eventuali abusi di trattamenti.

Conclusioni

Quindi telecamere sì anche nelle scuole? Beh, oggi possiamo dire di sì, con le dovute precauzioni, senza abusi, ponderando preventivamente in sede di progettazione posizionamenti, risoluzioni, tempi di registrazione ed ovviamente adottando tutti gli adempimenti normativi sussistenti (ivi compresa la redazione di un apposito regolamento di videosorveglianza).


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http://asitaly.com/



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