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Qualificare l’installatore: il verbale di collaudo

21/03/2019

di Paolo Gambuzzi - Vice-presidente di A.I.P.S., Associazione che riunisce in Italia le aziende che si occupano professionalmente di installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza.  

Da improvvisatori a installatori professionali di sicurezza: alle volte basta un documento ben redatto per fare la differenza in termini di affidabilità. A.I.P.S., Associazione Installatori Professionali Sicurezza, fornisce modelli e fac simile della documentazione imposta dalle norme: dal foglio di sopralluogo alle condizioni generali di contratto, fino al preventivo.  

Rimandando ai precedenti contributi di AIPS per le fasi anteriori, questo articolo si concentra sulla fase del collaudo. Una volta concluso infatti il sopralluogo, l’installatore e/o il progettista abilitato (vedi DM 37/08) predisporrà un progetto in funzione dei dati in ingresso reperiti, delle norme cogenti e delle aspettative del committente, insieme al relativo preventivo. Se il cliente sarà soddisfatto, si stipulerà un contratto d’ordine e si procederà con l’installazione dell’impianto, che dovrà essere configurato in conformità all’offerta di progettazione del sistema, concordando – attenzione! – per iscritto con il cliente ogni eventuale modifica in corso d’opera. Arriviamo quindi alla fase del collaudo. 

Verbale di collaudo

Per tutte le tipologie di impianto, il verbale di collaudo avrà un’intestazione in cui annotare la data di rilascio, il tipo di impianto, la sua ubicazione, i dati del committente e i dati della persona a cui viene rilasciato il documento e che lo sottoscrive. E’ fondamentale, infatti, che il verbale di collaudo e consegna sia firmato dal gruppo di lavoro coinvolto: dal cliente, o dal suo delegato, per accettazione, dai tecnici coinvolti, nonché dal progettista se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto (DM 37-08). La condivisione del verbale di collaudo con il cliente ha lo scopo di tutelare tutte le parti coinvolte e di assicurare la massima chiarezza delle informazioni fornite, per reciproca tranquillità. Per quanto concerne l’aspetto tecnico della fase di collaudo, il verbale si differenzierà a seconda della tipologia di impianto. 

Antintrusione

Nel caso dell’impianto antintrusione, come sempre dobbiamo fare riferimento alla norma CEI 79-3:2012, che al cap. 9 indica “le verifiche da effettuare per il collaudo degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina”, distinguendo innanzitutto la verifica dei componenti dell’impianto dalla verifica funzionale dell’impianto stesso. Nel modulo di collaudo verranno quindi elencate le singole voci delle verifiche, prevedendo la spunta per esito positivo/negativo, oppure “non applicabile” e infine uno spazio per le note. Questo tipo di modulo sarà poi utilizzato anche in fase di manutenzione ordinaria dell’impianto, utilizzando delle caselle riassuntive per le diverse tipologie di componenti oggetto di verifica. 

Videosorveglianza 

Nel caso dell’impianto di videosorveglianza, il riferimento è la norma CEI EN 62676-4 “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza – Linee guida di applicazione”, pubblicata in italiano ad aprile del 2018. Questa parte della serie EN 62676 fornisce requisiti e raccomandazioni per la scelta, progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza  ed è estremamente attenta alla redazione della documentazione relativa all’impianto, che – si legge - dev’essere precisa, completa e inequivocabile. Di fatto, al momento della messa in servizio, l’installatore dovrà verificare che le condizioni del sito e l’installazione siano rimaste coerenti con il progetto definitivo. Il collaudo corrisponderà pertanto alla verifica dei Requisiti operativi, concordati con il committente e oggetto della progettazione, oltre che al controllo del  funzionamento delle singole apparecchiature installate. Insieme al verbale di collaudo vanno sempre consegnati il libretto di uso e manutenzione, che contenga una guida rapida e le procedure di accesso all’impianto, e la Dichiarazione di Conformità dell’impianto, con i relativi allegati. Sarà un ulteriore segnale di professionalità fornire al cliente anche una proposta di contratto di manutenzione ed assistenza tecnica all’impianto.

Antincendio

Questa tipologia di impianti è codificata sia dalle norme tecniche UNI, sia dalla legislazione nazionale. La norma UNI 11224 descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione. Nello specifico, il cap. 5 indica che, per il controllo iniziale, i rapporti di prova e le liste di riscontro e controllo funzionale devono essere redatte come minimo secondo quanto indicato nella Appendice A. Come Associazione, indichiamo di rispettare la norma UNI, utilizzando le citate Liste di riscontro della Appendice A. 

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato. 

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