mercoledì, 24 luglio 2024

Articoli

Gare di beni e servizi tecnologici: servono commissioni di esperti

23/07/2019

di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale e formatore del personale EELL Docente di Ethos Academy 

Sino al 18 aprile 2019, il criterio di valutazione delle offerte base da utilizzare era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; solo per determinate soglie e categorie poteva essere utilizzato il criterio del prezzo più basso. Con il Decreto Sblocca Cantieri, si è ribaltato il principio: il criterio del minor prezzo diventa la regola, e l’offerta economicamente più vantaggiosa diventa l’eccezione da motivare.

L’art. 36 comma 9-bis recita infatti che “fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, si provvede all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

L’art. 95 comma 3 stabilisce le varie eccezioni ove permane la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia: contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo. Considerando che le strumentazioni informatiche rientrano tra i beni e servizi ad alto livello tecnologico, nel campo della sicurezza utilizzeremo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto dovremo nominare una commissione. 

La commissione

Ma che profilo devono avere i commissari? Un profilo consono e attinente all’oggetto da affidare. E tuttavia spesso si vedono nomine di commissari di fortuna…anche se non sarebbe consentito. All’art. 77 comma 1 il codice recita infatti: “omissis…la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.” Il principio appena enunciato si apprende da una recente pronuncia del Il TAR Calabria, che statuisce che l’assenza di figure con capacità e professionalità tecnico-informatiche, nel caso di appalto con oggetto la valutazione di un software, rende la commissione inidonea e la gara nulla.

Servono esperti

E’ chiaro quindi che, per la valutazione di ogni gara, è essenziale che il profilo professionale di ciascun componente di commissione giudicatrice sia in linea con l’oggetto di gara da affidare, pena l’annullamento della stessa. Serve precisa e definita professionalità. Qual è la ratio della norma? Garantire che la valutazione delle offerte progettuali sia operata da soggetti in possesso di comprovate competenze.

Curricula pubblici

In più, per permettere la massima trasparenza della nomina, le stazioni appaltanti hanno, ai sensi dell’art. 29 del Codice Appalti,  l’obbligo di pubblicare i curricula dei commissari nominati nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce “Bandi di gara e contratti”. Attenzione, è un obbligo posto alle stazioni appaltanti (art. 29).

Sentenza n. 653 del 01/04/2019 Il TAR Calabria (Catanzaro) 

Il fatto

Una società ha impugnato il provvedimento con il quale la stazione appaltante aggiudicava l’affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada. Tra i motivi di ricorso, si annoverava l’invalidità derivata dall’illegittima composizione della commissione di gara che, in violazione dell’art.77 codice appalti, risultava composta da due architetti ed un vice comandante di polizia locale, a fronte della valutazione delle funzionalità di vari software.

Visione del TAR

L’articolo 77 dispone che la commissione giudicatrice sia composta da esperti «nello specifico settore cui si riferisce il contratto», richiedendo dunque una determinata professionalità. Il bando di gara prevedeva la valutazione delle caratteristiche dei dispositivi di rilevamento e la funzionalità del software gestionale.

Motivazioni del TAR

L’assenza di figure aventi capacità e professionalità tecnico-informatiche, nel caso di un appalto che abbia ad oggetto la valutazione di un software, rende la commissione inidonea a soddisfare le esigenze valutative richieste. Il collegio accoglie il secondo motivo di ricorso.



Tutti gli articoli