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Le Nuove Linee Guida europee sulla Videosorveglianza

09/11/2019

di Marco Soffientini - Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy

Dopo anni di attesa, il comitato europeo per la protezione dei dati (che ha preso il posto del Gruppo c.d. “Articolo 29”) ha adottato le Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, ossia le linee-guida sulla videosorveglianza, che chiariscono in quali termini il regolamento UE 2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video.

Le linee-guida si occupano sia dei dispositivi video tradizionali, sia di quelli intelligenti. Per quanto concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano sulle norme relative al trattamento di categorie particolari di dati. Altre tematiche affrontate nel documento riguardano, tra l’altro, la liceità del trattamento, l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi.

Informativa TVCC

Le linee guida tornano ad occuparsi anche dell’informativa nell’ambito della videosorveglianza. Si tratta di un tema già affrontato dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con il noto provvedimento generale prescrittivo in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e recentemente anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: “L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”. (Cass. 5 luglio 2016, n. 13663).

Informativa di più livelli

Le linee guida introducono il concetto di informativa a più livelli. In particolare, prevede che: alla  luce della quantità di informazioni che devono essere fornite all’interessato, i titolari del trattamento possono seguire un approccio “a più livelli”, optando per una combinazione di metodi, al fine di rispettare il principio della trasparenza (WP 260, par. 35; WP 89, p. 22). Con riferimento alla videosorveglianza le informazioni più importanti potrebbero essere mostrate attraverso un cartello (primo livello), mentre le ulteriori informazioni obbligatorie potrebbero essere fornite con altri mezzi (secondo livello)- (Linee guida Capitolo 7, § 109).

Primo e secondo livello

Proseguono le linee guida specificando come il primo livello riguardi il modo in cui il titolare del trattamento interagisce con l’interessato. In questa fase i titolari possono usare un cartello di avvertimento contenente le informazioni di base. Queste ultime possono essere fornite unitamente ad un’icona al fine di fornire in maniera facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile, una panoramica significativa sul trattamento svolto (articolo 12 GDPR, Capitolo 7.1, § 110)

È interessante come notare come il fac-simile di informativa di primo livello (l’equivalente dell’informativa breve prevista nel provv. 08.04.2010), oltre a riportare i dati del titolare del trattamento e le finalità del sistema di videosorveglianza, riporta gli estremi del data protection officer ove presente. Infine, un qr code al quale in maniera semplice l’interessato può accedere all’informativa di secondo livello, più dettagliata.

Distanza

Infine, le linee guida precisano che le informazioni dovrebbero essere posizionate ad una distanza ragionevole rispetto ai luoghi ripresi (WP 89, p.22) di modo che l’interessato possa facilmente essere edotto sulla presenza dell’impianto di sorveglianza prima di farvi ingresso (all’incirca ad una altezza d’uomo). Non è necessario specificare la precisa ubicazione dell’apparecchiatura di sorveglianza, purché non vi siano dubbi sull’area soggetta a ripresa e sul contesto della sorveglianza (WP 89, p.22). L’interessato deve essere in grado di stimare l’area oggetto di ripresa, per poterla eventualmente evitare o acquisire un comportamento idoneo (Capitolo 7.1, § 111).

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato. 

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