MILANO - Approfondiamo il nuovo strumento con il quale è possibile approcciare la progettazione della sicurezza antincendio. Per tutte le attività non normate in maniera specifica, la progettazione dovrà essere obbligatoriamente condotta secondo la metodologia proposta dal D.M. 18/10/2019 “Modifiche all’allegato 1 al D.M. 03/08/2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 139/2006", ossia il Nuovo Codice.
Vi sono poi una serie di attività per le quali esiste sia una regola tecnica di tipo tradizionale, sia una regola tecnica di tipo verticale. A livello pratico, indicano la stessa cosa, ma da un punto di vista amministrativo significa che per l’approccio alla progettazione si può ancora utilizzare l’una o l’altra.
Antonino Panìco - Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi, di impianti di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio, Formatore Ethos Academy, prosegue nel suo articolo questa trattazione.
Il link: https://www.secsolution.com/articolo.asp?id=816
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