MILANO - Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD – o General Data Protection Regulation – GDPR) introduce l’obbligo, per i titolari e i responsabili del trattamento, di tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, i registri delle attività di trattamento.
Tali registri, come indicato dal Garante privacy nella Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, pubblicata sul sito web www.garanteprivacy.it, rappresentano uno strumento fondamentale “non soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio”.
Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy approfondisce il tema nel suo articolo.
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