MILANO - In base a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, l’impiego di impianti audiovisivi o di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori è ammesso esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale previa autorizzazione, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali, dell’Ispettorato del lavoro.
Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy prosegue la trattazione di questo attuale tema, offrendo utili indicazioni.
Il link al suo articolo: https://www.secsolution.com/articolo.asp?id=886
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