ROMA - Con la sentenza n. 17440/2015 del 2 settembre scorso, la Corte di Cassazione precisa nuovamente l’obbligo da parte del Titolare del trattamento dei dati personali di informare gli interessati sulla presenza di un impianto di videosorveglianza. Questo, anche se le immagini non sono destinate a essere registrate e conservate. Vediamo i fatti. Un negoziante aveva installato una telecamera per poter visualizzare, tramite monitor collocato al piano superiore dell’esercizio commerciale, le immagini delle persone che entravano nel locale. Un controllo amministrativo aveva fatto emergere l’assenza dell’apposito cartello informativo previsto dalla normativa in materia di privacy. Era quindi stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 161 del D. Lga. 196/2003 (codice privacy). A propria difesa, l’esercente rilevava di aver installato un videocitofono solo per ragioni di sicurezza e sosteneva di non aver violato la normativa privacy.
La Corte, con la sentenza 17440/15, ha infine accolto il ricorso dell’Autorità Garante, ritenendo che le immagini acquisite con la telecamera installata dall’esercente debbano essere considerate “dati personali”. L’esercente, in base all’obbligo informativo previsto dall’art. 13 del Codice Privacy, avrebbe dovuto fornire agli interessati specifica informativa, anche adottando l’apposito modello indicato dal Garante, nel Provvedimento in materia di videosorveglianza.
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