ROMA - Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i datori di lavoro possono servirsi di impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, soltanto se vi sono esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Tali impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le RSA/RSU. Nel caso in cui in azienda non vi siano RSA/RSU o non non sia possibile raggiungere l’accordo, tali impianti e strumenti possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro sono stati pubblicati, nella sezione “Modulistica”, i nuovi modelli da utilizzare per l’istanza all’ITL o all’INL di autorizzazione:
- all’installazione di impianti audiovisivi - (mod. INL 17);
- all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali (mod. INL 23);
- all’installazione di impianti di videosorveglianza (mod. INL 24);
oltre alla Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (mod. INL 25).
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