domenica, 30 giugno 2024

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GDPR e intelligenza artificiale, il Report della task force europea su ChatGPT

18/06/2024

Alla domanda, di grande importanza, relativa ai principi di protezione dei dati personali applicabili a ChatGPT offre una risposta il Report sul lavoro della task force del Comitato europeo (EDPB), creata lo scorso anno per promuovere la cooperazione tra le Autorità di protezione dei dati personali che indagano a livello nazionale sul chatbot di OpenAI.

Nel valutarne la liceità, il Report suggerisce di distinguere le diverse fasi del trattamento: raccolta dati per addestramento, inclusi web scraping o riutilizzo di set di dati; pre-elaborazione, compreso il filtraggio; addestramento; prompt e output di ChatGPT; addestramento di ChatGPT con prompt.

Il legittimo interesse del titolare

Il web scraping è stato oggetto di una speciale attenzione. Per la raccolta dei dati, OpenAI ha individuato come base giuridica il legittimo interesse del titolare. Questa condizione, come ricorda l’EDPB, deve essere bilanciata con diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Benché le istruttorie siano ancora in corso, il Comitato europeo suggerisce alcune garanzie che potrebbero rendere lecito il legittimo interesse, come la definizione di criteri di raccolta e l’esclusione di determinate categorie di dati e fonti (es: profili pubblici sui social). Ulteriori misure adottabili potrebbero essere la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati personali prima della fase di addestramento.

Per quanto riguarda le categorie particolari di dati, per cui risulta necessario un consenso specifico e caratterizzato da un’azione positiva, le misure potrebbero prevedere un filtraggio, da applicare sia alla raccolta dei dati, selezionandone ad esempio i criteri, sia immediatamente dopo, eliminandoli.

Il principio di correttezza

Il Report sul lavoro della task force prende in analisi anche il principio di correttezza, in base al quale spetta a OpenAI garantire la conformità al GDPR; il principio di trasparenza e quello di esattezza, secondo i quali il titolare del trattamento dovrebbe fornire informazioni adeguate sulla natura probabilistica dell'output chatbot e fare esplicito riferimento al fatto che il testo generato potrebbe essere parziale o inventato. Sempre in base al principio di trasparenza, OpenAI dovrebbe informare gli interessati che il contenuto prodotto dell’utente, ovvero l'input fornito al sistema, viene usato per addestrare il chatbot.

Il Comitato europeo sottolinea infine l'obbligatorietà per gli interessati di esercitare i loro diritti in modo efficace. Il Report è il risultato di valutazioni preliminari che non pregiudicano l'analisi che verrà effettuata da ciascuna Autorità nazionale nell’ambito delle istruttorie in corso, aperte prima del 15 febbraio 2024, quando OpenAI ha posto stabilimento in Europa. A partire da quella data, le attività di trattamento transfrontaliero della società Usa rientrano nell'ambito di applicazione dello Sportello unico (One-stop shop).

 


maggiori informazioni su:
www.garanteprivacy.it



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