ROMA - In base all’articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD o GDPR) (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico la nomina del RPD (DPO (2)) è obbligatoria.
La Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico definisce l’”ente pubblico” come, le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, e l’"organismo di diritto pubblico", come qualsiasi organismo.
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http://www.secsolution.com/articolo.asp?id=521
Articolo a cura di Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy
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