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Il Garante per la privacy dice no alla webcam in negozio senza le tutele per i lavoratori

30/07/2010

Prendo spunto dai numerosi interventi da parte di lavoratori che sentono violata la propria privacy a causa dell'installazione di videocamere nel luogo di lavoro, per segnalare un recente provvedimento del Garante per la privacy (provv. 10 giugno 2010 - doc. web n. 1736167) con il quale l'Autorità ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso un negozio a seguito della segnalazione di una ex addetta alle vendite.

Il provvedimento in parola riassume efficacemente quali siano i presupposti e le modalità affinché la videosorveglianza all'interno di un ambiente di lavoro possa considerarsi un "trattamento lecito di dati personali"
Nel caso sottoposto all'Autorità le telecamere erano state sistemate "per ragioni di sicurezza", ma il titolare non aveva tenuto conto delle norme che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. Il Garante per la privacy ha accertato che non erano stati apposti cartelli per segnalare la presenza delle webcam e che il titolare non aveva rispettato le procedure a tutela dei lavoratori previste dall'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70). Ricordo ancora una volta che tale norma impone al datore di lavoro, che intenda istallare impianti audiovisivi e similari, di procedere ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e, se queste mancano, l'accordo deve essere fatto con la commissione interna, oppure si deve ricorrere al Servizio Ispettivo della competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Alcuni passaggi del provvedimento del Garante in parola sono particolarmente indicativi per comprendere la portata dell'obbligo di tutela dei lavoratori sancito dallo Statuto dei lavoratori prima ancora che dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/03). L'Autorità ha, infatti, ravvisato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il negozio, nonostante l'impianto di videosorveglianza fosse stato posto in essere "esclusivamente ai fini di sicurezza" e nonostante alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita fosse stata "sempre rappresentata la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui la stessa era destinata", e nonostante che a ciò fosse sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte delle dipendenti.

Inoltre, l'ispezione effettuata dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza su delega del Garante per la privacy aveva rilevato che non era stata fornita alcuna informativa agli interessati e che la medesima informativa (minima o circostanziata) non era presente neanche all'esterno dei locali, ragion per cui non risultava che gli avventori interessati fossero stati informati del fatto che accedono ad una zona videosorvegliata. Il Garante ha poi ribadito quanto affermato dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490).


Marcello Polacchini
Fonte:marcellopolacchini.postilla.it




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