MILANO - La disciplina privacy (art. 11, comma 1, lett. e) d.lgs n.196/2003 c.d. Codice Privacy) stabilisce che la conservazione delle informazioni, in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. Con provvedimento generale 08.04.2010, che come si legge nella relazione 2015 dell’Autorità Garante è in fase di revisione e aggiornamento, vengono fornite dettagliate indicazioni in merito all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, prevedendo la conservazione delle immagini per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita e, precisamente, che la conservazione delle immagini debba essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni casi possa ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non superi comunque la settimana.
In dettaglio, il paragrafo 3.4 del suindicato provvedimento prevede che: la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Per leggere l'articolo completo dell'Avv. Marco Soffientini: http://www.secsolution.com/articolo.asp?id=376
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